Radon
Il radon (simbolo chimico Rn) è un gas radioattivo presente nella crosta terrestre e distribuito in quantità variabili nelle rocce, nel terreno e nelle acque.
È generato continuamente dalla lenta trasformazione dell’uranio presente nella crosta terrestre.
Il radon è inerte (non reattivo dal punto di vista chimico), incolore, inodore e insapore pertanto i nostri sensi non ne avvertono la presenza.
Il radon è inserito dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), attraverso l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (AIRC), nel gruppo delle sostanze di cui sono noti gli effetti cancerogeni per l’uomo (Gruppo 1).
Il radon rappresenta uno dei principali fattori di rischio di tumore ai polmoni, dopo il fumo di sigaretta [1]. Applicando i risultati di studi epidemiologici condotti in Europa [2, 3], è stato stimato che in Italia il 10% circa dei casi di tumore al polmone, 3.300 casi annui su un totale di oltre 30.000, sono attribuibili al radon. La maggior parte dei casi si verifica fra fumatori ed ex-fumatori a causa dell’effetto sinergico con il fumo di sigaretta [4].
A livello mondiale il radon rappresenta la principale sorgente di esposizione della popolazione alle radiazioni ionizzanti (42%), seguita dall’esposizione medica (20%) [5].
Una recente revisione sistematica di letteratura [6] ha dimostrato che presso il grande pubblico sono carenti la percezione, la consapevolezza e la conoscenza del rischio radon. Il rischio radon possiede caratteristiche che rendono agevole minimizzarlo, considerarlo meno significativo rispetto ad altri fattori di rischio più conosciuti, ad esempio i campi elettrici e magnetici, o evitare di porsi il problema: il radon non è percepibile ai sensi, non provoca effetti sanitari evidenti se non dopo lungo periodo di latenza, il tipo di rischio (tumore al polmone) è tipicamente multifattoriale e si può sempre attribuire a una diversa causa, bisogna fidarsi di chi dà le informazioni e non pensare che abbia secondi fini.
Il radon è considerato un agente cancerogeno senza soglia per il quale in linea teorica non esiste un livello di concentrazione di esposizione al di sotto del quale non sono presenti rischi di insorgenza di tumore al polmone. Tuttavia, studi epidemiologici hanno evidenziato una relazione di tipo lineare tra rischio relativo di cancro ai polmoni e concentrazione di radon negli ambienti di vita e di lavoro: maggiore è la quantità di radon, maggiore è la probabilità che i danni prodotti dall’interazione delle radiazioni ionizzanti con i tessuti umani non vengano riparati dai meccanismi di difesa dell’organismo umano ed esitino in una patologia tumorale. Operativamente, pertanto, è possibile individuare dei valori soglia che garantiscano la tutela della salute contemperandola con aspetti di carattere economico e sociale.
In Italia, il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che ha recepito la direttiva EURATOM 59/2013, stabilisce le soglie per l’esposizione al radon nelle abitazioni e nei luoghi di lavoro. I valori soglia, detti “livelli di riferimento”, rappresentano i valori di concentrazione di attività (radioattività) al di sopra dei quali non è appropriato consentire l’esposizione degli individui e al di sotto dei quali è importante comunque agire, al fine di mantenere l’esposizione al radon al livello minimo [7]. Tali valori, espressi in termini di valore medio annuo della concentrazione di attività di radon in aria, sono:
- 300 Bq/m3 per le abitazioni esistenti;
- 200 Bq/m3 per le abitazioni costruite dopo il 31 dicembre 2024;
- 300 Bq/m3 per i luoghi di lavoro.
La presenza di radon in un’area geografica è in relazione alle caratteristiche geologiche e morfologiche della crosta terrestre.
Poiché è un gas, il radon può risalire dalla crosta terrestre e diffondere in atmosfera. Mentre all’aperto il gas si disperde e si diluisce in atmosfera, negli ambienti chiusi, con scarso ricambio d’aria, tende ad accumularsi raggiungendo talvolta valori anche molto elevati.
La presenza di radon negli ambienti chiusi dipende dall’ubicazione degli stessi, dalle caratteristiche dell'edificio: tipologia costruttiva, tipo di attacco a terra, materiali da costruzione impiegati, modalità di ventilazione, ecc..
L’utilizzo di alcuni materiali nella costruzione o nei rivestimenti interni degli edifici (lave, tufi, pozzolane e alcuni graniti) può contribuire a incrementare notevolmente le concentrazioni di radon indoor.
A differenza degli edifici così detti radon-resistenti, ovvero progettati e realizzati per impedire o mitigarne la presenza, negli edifici “tradizionali” qualsiasi porzione di fabbricato a contatto con il terreno costituisce un potenziale punto di infiltrazione di radon.
Le principali vie di ingresso sono:
- fessure nei pavimenti;
- giunzioni del pavimento e della parete;
- passaggi degli impianti termici idraulici, delle utenze elettriche, del gas.
Elevate concentrazioni di radon si possono ritrovare più facilmente in locali a contatto con il suolo (interrati e seminterrati, o realizzati lungo pendii), tuttavia non si può escludere la presenza di radon anche ai piani terreno e superiori.
Diversi studi [8, 9, 10] hanno dimostrato che gli interventi per il risparmio o efficientamento energetico degli edifici possono produrre un aumento di concentrazione di radon indoor se realizzati con modalità che non tengono conto del loro impatto sulla concentrazione di radon e se non vengono contemporaneamente abbinati interventi di risanamento da radon.
Gli interventi di efficientamento energetico degli edifici devono quindi tenere conto del radon affinché nell’ambito del medesimo intervento edilizio si abbia un risanamento dal punto di vista sia energetico sia del radon.
IN LOMBARDIA CI SONO AREE A RISCHIO RADON?
Regione Lombardia con la Delibera di Giunta Regionale (DGR) n. XII/508 del 26/06/2023 [11] ha individuato il primo elenco di Comuni (90) ricadenti in “area prioritaria” pubblicato sul Bollettino Ufficiale dei Regione Lombardia del 28 giugno 2023, Serie Ordinaria n. 26.
Un’area prioritaria è un’area geografica nella quale la stima della percentuale di edifici situati al piano terra che superano i 300 Bq/m3, in termini di concentrazione media annua di attività di radon, è superiore al 15%.
L’individuazione delle aree prioritarie è lo strumento fondamentale di partenza per identificare le aree geografiche dove con maggiore probabilità sono presenti abitazioni e luoghi di lavoro, al pianoterra o al seminterrato, da sottoporre a risanamento.
L’elenco dei Comuni ricadenti in area prioritaria è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
La base dati disponibile per l’individuazione delle aree prioritarie è costituita dai dati raccolti nel corso di due campagne di misura regionali distinte effettuate negli anni 2003-2004 e 2009-2010, finalizzate ad ottenere una prima mappatura dei livelli di concentrazione di radon indoor realizzata secondo criteri di tipo geografico. Le campagne di misura hanno previsto la suddivisione del territorio regionale in maglie di dimensioni diverse, in relazione alle caratteristiche geologiche e morfologiche dominanti, definite come segue:
- per la fascia di pianura maglie di 16 x 10 km;
- per la fascia montana/pedemontana, incluso l’Oltrepò Pavese, maglie di 8 x 5 km o di dimensioni inferiori, ovvero maglie di 2,5 x 8 km oppure di 4 x 5 km laddove sia stato ritenuto opportuno intensificare il piano di campionamento.
Per quanto sopra richiamato l’effettiva concentrazione di attività di radon indoor nella singola abitazione deve sempre essere determinata solo attraverso una misurazione diretta.
L’individuazione delle “aree prioritarie” sarà oggetto di revisione a seguito di nuove ulteriori indagini o di modifica dei criteri utilizzati per la stima.
Di seguito la mappa e l’elenco delle aree a rischio radon in Lombardia
L’unica modalità per accertare la presenza di radon negli ambienti chiusi è la misurazione della radioattività (o attività) generata dalle trasformazioni nucleari che avvengono nel tempo (in genere un anno) nel volume del locale in cui si esegue la misura: “concentrazione di attività media annua di radon in aria”.
La misurazione di concentrazione media annua di attività di radon in aria deve essere effettuata utilizzando dispositivi di misurazione per un intero anno solare, mediante uno o più periodi di campionamento consecutivi. Devono essere utilizzate metodiche di misura riferibili a norme tecniche nazionali o internazionali. Il costo della misurazione è indicativamemente di 40-50 euro a dosimetro.
Nelle abitazioni
Al fine di favorire le misurazioni volontarie Regione Lombardia, in collaborazione con le Agenzie di Tutela della Salute (ATS) e con l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA) e sulla base di apposita programmazione, incentiva i proprietari degli immobili adibiti a uso abitativo con locali situati al pianterreno o a un livello seminterrato o sotterraneo a effettuare misurazioni della concentrazione di gas radon, privilegiando i locali con più alto fattore di occupazione [12].
Per l’edilizia residenziale pubblica è l'ARPA, in collaborazione con le ATS, a curare l'attuazione di specifici programmi di misurazione della concentrazione di gas radon. Tali programmi sono definiti, in relazione alle conoscenze dei livelli di concentrazione media annua di attività di radon in ambienti chiusi sul territorio regionale.
Nel caso di recupero ad uso abitativo di locali seminterrati sono previsti specifici adempimenti per la prevenzione del rischio radon (articolo 3 della legge regionale 7/2017):
- attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas;
- effettuazione e completamento della misurazione della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dalla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001. Gli esiti di tale misurazione integrano la documentazione presentata a corredo della SCIA;
- qualora dalla misurazione risulti che i livelli di gas radon sono superiori ai livelli di riferimento stabiliti dall’articolo 12 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, obbligo di applicazione delle misure tecniche correttive per conseguire il risanamento dei locali e effettuazione di ulteriore misurazione, i cui esiti devono essere trasmessi ad ulteriore integrazione della documentazione a corredo della segnalazione certificata, al fine di attestare il rispetto dei livelli di riferimento.
Nei luoghi di lavoro
In Italia, l’obbligo di effettuare le misure di concentrazione media annua di attività di radon in aria vige per:
- i luoghi di lavoro sotterranei;
- i luoghi di lavoro in locali semisotterranei o situati al piano terra localizzati nelle aree prioritarie;
- gli stabilimenti termali;
- i locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta;
- gli impianti di imbottigliamento delle acque minerali (naturali e di sorgente);
- le centrali idroelettriche.
Per luogo di lavoro sotterraneo si intende “locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante o meno.
Il datore di lavoro è tenuto a completare le misurazioni della concentrazione media annua di attività di radon in aria entro ventiquattro mesi dall’inizio dell’attività. Per i luoghi di lavoro semisotterranei o situati al piano terra ubicati nelle aree prioritarie, nel caso di attività esistenti alla data del 9 settembre 2023, di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 211 dell’elenco dei Comuni lombardi in area prioritaria, le misurazioni devono essere completate entro 18 mesi. Nel caso di locali chiusi con impianti di trattamento per la potabilizzazione dell’acqua in vasca aperta, di impianti di imbottigliamento delle acque minerali, di centrali idroelettriche i ventiquattro mesi decorrono dalla data del 21 febbraio 2024 di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 43 del Piano Nazionale di Azione per il Radon.
Le misurazioni vanno eseguite in tutti i locali separati del luogo di lavoro ad eccezione di:
- locali di servizio;
- spogliatoi;
- bagni;
- vani tecnici;
- sottoscala;
- corridoi;
- locali con fattore di occupazione minore di 100 ore/anno.
In caso di un elevato numero di locali analoghi in termini strutturali, d'uso e di ventilazione, è possibile effettuare misurazioni su un campione ridotto, comunque non inferiore al 50%. Nel caso in cui si riscontri il superamento del livello di riferimento almeno in un locale, le misurazioni dovranno essere estese a tutti gli altri ambienti non misurati.
Per l’individuazione dei punti di misure valgono le seguenti indicazioni:
- per locali con una superficie inferiore o uguale a 100 mq, è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 50 mq o frazione;
- per locali di dimensioni maggiori di 100 mq è necessario identificare almeno un punto di misurazione ogni 100 mq o frazione;
- nel caso di tunnel, sottovie, catacombe, grotte e metropolitane le misurazioni devono essere eseguite preferenzialmente nelle posizioni ove solitamente stazionano gli operatori. In questi casi devono altresì essere adottate tecniche di misurazione adeguate alle condizioni microclimatiche degli ambienti.
Le misure della concentrazione media annua di attività di radon in aria sono effettuate da laboratori specializzati denominati “servizi di dosimetria”.
I soggetti che svolgono l’attività di servizi di dosimetria devono essere riconosciuti idonei secondo le previsioni dell’articolo 155, comma 3, del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. Nelle more dell’emanazione dei decreti attuativi previsti dall’articolo 155, i soggetti che effettuano le misure devono possedere i requisiti minimi riportati al comma 5 dell’allegato II al decreto stesso.
Regione Lombardia ha aperto la manifestazione di interesse per l'iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti che svolgono attività di servizio di dosimetria del gas radon, conformemente al richiamato articolo 155. Questa iniziativa mira a creare un database aggiornato e completo di professionisti qualificati per misurazioni di esposizione al radon in ambienti chiusi al fine di fornire ai cittadini, agli esercenti, ai datori di lavoro e ai proprietari di abitazioni un accesso facile e organizzato a soggetti qualificati. Tutte le informazioni anagrafiche sono consultabili sul sito di Regione Lombardia dedicato al "Servizio Prevenzione dell'esposizione al gas radon".
L’iscrizione nell'elenco Regionale avviene tramite il portale 'Bandi e Servizi' di Regione Lombardia al link:
Al termine delle misure i servizi di dosimetria rilasciano al proprietario o al detentore dell'immobile una relazione tecnica contenente il risultato della misurazione e le informazioni specificate, e inviano con cadenza semestrale i dati alla Regione, nonché alla banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale prevista dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
Per i luoghi di lavoro, la relazione tecnica rilasciata dal servizio di dosimetria, secondo le indicazioni di cui all’allegato II al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, costituisce parte integrante del documento di valutazione del rischio di cui all'articolo 17, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Considerando che non è possibile eliminare del tutto il radon dagli edifici, è possibile intervenire per ridurre la sua concentrazione riducendo così anche il rischio connesso alla sua esposizione.
I possibili interventi possono essere applicati sia in fase di progettazione (per edifici di nuova realizzazione) sia mediante interventi di risanamento per gli edifici esistenti.
Per gli edifici esistenti, è necessario adottare un approccio metodologico basato su:
- analisi dettagliata della situazione;
- progettazione di interventi mirati;
- monitoraggio dei livelli di radon;
- valutazione finale dell'efficacia degli interventi.
Nelle nuove costruzioni, è possibile prevenire l'accumulo di radon attraverso tecniche di costruzione a tenuta stagna e sigillatura, insieme a una corretta ventilazione. È importante considerare fin dall'inizio l'incidenza del radon e adottare misure preventive specifiche durante la progettazione.
Di seguito alcune misure per ridurre la concentrazione di radon negli ambienti interni:
- Depressurizzazione del suolo: Realizzando un pozzetto per la raccolta del radon collegato a un ventilatore per creare una depressione che raccoglie il gas e lo espelle all'esterno dell'edificio.
- Ventilazione: Aprire frequentemente le finestre, iniziando dai locali ai piani inferiori, per favorire il ricambio d'aria.
- Aumento della ventilazione: Installare un sistema di ventilazione forzata nel vespaio dell'edificio o incrementare il numero di bocchette di areazione.
- Sigillatura di crepe e fessure: Utilizzare prodotti a base di poliuretano o silicone per sigillare eventuali aperture nel pavimento, nei muri o nei fori per il passaggio degli impianti.
- Stuccatura sistematica di giunti e fessure: Utilizzare materiali speciali per sigillare giunti e fessure, isolare con porte a tenuta stagna e ventilare i vespai sotto il pavimento e le intercapedini.
Per le abitazioni esistenti l’obbligo di attivare le azioni per la riduzione della concentrazione di gas Radon vige quando questa supera il Livello di riferimento di 300 Bq/m3 (Becquerel/metro cubo).
Per le abitazioni costruite a partire dal 1 gennaio 2025, il Livello di riferimento è ridotto a 200 Bq/m3.
Il decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101 ha introdotto la figura professionale dell’«esperto in interventi di risanamento radon». L’allegato II dello stesso decreto legislativo fissa i requisiti minimi di cui devono essere in possesso gli esperti in interventi di risanamento radon. In particolare, vengono richieste:
- abilitazione professionale per lo svolgimento di attività di progettazione di opere edili;
- partecipazione a corsi di formazione dedicati, della durata di 60 ore, organizzati da enti pubblici, università, ordini professionali su progettazione, attuazione, gestione e controllo degli interventi correttivi per la riduzione della concentrazione di attività di radon negli edifici. I corsi devono prevedere una verifica della formazione acquisita. Gli esperti in interventi di risanamento radon devono inoltre partecipare a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto, da effettuarsi con cadenza triennale, della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all'interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
- partecipazione a corsi di aggiornamento, organizzati dai medesimi soggetti e di pari contenuto di cui al punto 2, da effettuarsi con cadenza triennale e della durata minima di 4 ore che possono essere ricompresi all’interno delle normali attività di aggiornamento professionale;
- iscrizione nell’albo professionale, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 2016, n.50.
Regione Lombardia con decreto n. 12678 del 21 dicembre 2011, ha adottato le “Linee Guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, quale azione finalizzata alla tutela della salute del cittadino e alla riduzione dell’incidenza del tumore polmonare. Tale documento, che rappresenta uno strumento operativo per i Comuni, per i progettisti e per i costruttori di edifici, fornisce indicazioni e suggerimenti riguardanti la realizzazione di nuovi edifici radon-resistenti e descrive le misure per ridurre l’esposizione al gas radon nel caso di edifici esistenti, in sinergia con gli interventi finalizzati al risparmio energetico.
L’art. 19 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n.101, dispone che per le abitazioni esistenti è prevista la promozione di interventi di risanamento per livelli di concentrazione superiori al livello di riferimento per gli edifici di nuova costruzione previsto nell’articolo 12.
La Legge regionale 3/2022 di modifica della legge regionale n. 33/2009 ha previsto per i Comuni della Lombardia l’obbligo di integrare i regolamenti edilizi comunali con norme tecniche specifiche per la protezione dall’esposizione al gas radon in ambienti chiusi entro l’8 marzo 2023.
Nelle more dell’integrazione dei regolamenti edilizi si deve tenere conto delle “Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti indoor”, approvate sulla base di indicazioni tecniche internazionali con decreto dirigenziale n. 12678 del 21 dicembre 2011, e dei relativi aggiornamenti.
A far data dall’8 marzo 2023 i nuovi edifici o gli edifici soggetti a interventi edilizi che interessano l’attacco a terra dovranno essere dotati di sistemi di protezione dall’esposizione al gas radon.
Nel caso di recupero di locali seminterrati a uso abitativo, anche comportante la realizzazione di autonome unità a uso abitativo, la Legge regionale 10 marzo 2017, n. 7 “Recupero dei vani e locali seminterrati esistenti” già prevedeva che la segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del d.p.r. 380/2001, fosse corredata di attestazione dell’avvenuta realizzazione di almeno una misura tecnica correttiva per la mitigazione o il contenimento dell’accumulo di gas radon all’interno dei locali e, ove tecnicamente realizzabile, dell’avvenuta predisposizione di un’ulteriore misura tecnica correttiva per la rimozione di tale gas.
Gli interventi edilizi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere da b) a e), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) che coinvolgono l’attacco a terra degli edifici devono essere progettati e realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l’ingresso del gas radon all’interno delle unità abitative.
[1] International Agency for Research on Cancer (1988). Man-made mineral fibres and radon. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans, Vol. 43, IARC, Lyon.
[2] Darby, S., Hill, D., Auvinen, A., Barros-Dios, J.M., Baysson, H., Bochicchio, F., Deo, H., Falk, R., Forastiere, F., Hakama, M., Heid, I., Kreienbrock, L., Kreuzer, M., Lagarde, F., Mäkeläinen, I., Muirhead, C., Oberaigner, W., Pershagen, G., Ruano-Ravina, A., Ruosteenoja, E., Schaffrath Rosario, A., Tirmarche, M., Tomácek, L., Whitley, E., Wichmann, H.E., Doll, R., 2005. Radon in homes and lung cancer risk: collaborative analysis of individual data from 13 European case-control studies. Br. Med. J. 330, 223-226.
[3] Darby S. et al., 2006: Residential radon and lung cancer: detailed results of a collaborative analysis of individual data on 7,148 subjects with lung cancer and 14,208 subjects without lung cancer from 13 epidemiological studies in Europe. Scandinavian Journal of Work, Environment and Health, 2006, 32(Suppl. 1):1–83
[4] Simonato, L., Agudo, A., Ahrens, W., Benhamou, E., Benhamou, S., Boffetta, S.,Brennan, P., Darby, S., Forastiere, F., Fortes, C., Gaborieau, V., Gerken, M.,Gonzales, C.A., Jöckel, K.-H., Kreuzer, M., Merletti, F., Nyberg, F., Pershagen, G.,Pohlabeln, H., Rösch, F., Whitley, E., Wichmann, H.-E., Zambon, P., 2001. Lung cancer and cigarette smoking in Europe: an update of risk estimates and an assessment of inter-country heterogeneity. Int. J. Cancer 91, 876-887.
[5] United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. Sources and effects of ionizing radiation. Volume 1: UNSCEAR 2008 report to the General Assembly with Scientific Annexes.
[6] Cori L, Curzio O, Donzelli G, Bustaffa E, Bianchi F. A Systematic Review of Radon Risk Perception, Awareness, and Knowledge: Risk Communication Options. Sustainability. 2022; 14(17):10505. https://doi.org/10.3390/su141710505.
[7] Decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (20G00121) (GU n.201 del 12-08-2020 - Suppl. Ordinario n. 29).
[8] Zannoni G. Energy saving and indoor air pollution in Italy: the radon problem. Open Access J Sci. 2018.
[9] I. V. Yarmoshenko, A. V. Vasilyev, A. D. Onishchenko, S. M. Kiselev and M. V. Zhukovsky, 2014. Indoor radon problem in energy efficient multi-storey buildings. Radiat. Prot. Dosim., 160 (1–3), 53–56 doi: 10.1093/rpd/ncu110 Advance Access publication 9 April 2014.
[10] P.Symonds, D.Rees, Z. Daraktchieva, N. McColl, J. Bradley, I. Hamilton, M. Davies, 2019. Home energy efficiency and radon: An observational study. Indoor Air, 29(5): 854–864. doi: 10.1111/ina.12575.
[11] Delibera Giunta Regione Lombardia 26 giugno 2023, n. XII/508 - Prima individuazione delle aree prioritarie a rischio Radon in Lombardia ai sensi dell’articolo 11 comma 3 d.lgs. 101 del 31 luglio 2020
[12] Legge Regionale 30 dicembre 2009 , n. 33 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 Dicembre 2009)
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